Come ottenere la cancellazione dei debiti secondo le procedure disciplinate dal codice della crisi.
L’esdebitazione, come definita dall’art. 278 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consiste nella liberazione dai debiti e nella conseguente inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti, beneficio che potrà essere ottenuto dal debitore all’esito delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.
All’istituto della esdebitazione possono accedere sia i consumatori, ovvero quei soggetti che hanno contratto debiti di natura privatistica, che i professionisti e gli imprenditori, per tutti i debiti inerenti all’esercizio della professione e per i debiti essenzialmente di natura tributaria.
L’effetto essenziale del beneficio della esdebitazione sarà quello di non essere più obbligati al pagamento di quella parte di debito non corrisposto in favore dei creditori, ad accezione di quei debiti derivanti da mantenimento o alimentari e per i debiti derivanti da risarcimento per fatto illecito, per i quali il debitore è sempre tenuto al pagamento integrale.
Con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale, ai fini della concessione del beneficio della esdebitazione occorre, ai sensi dell’art. 280 CCII, la sussistenza di determinati requisiti e presupposti i quali, sinteticamente, possono essere indicati come segue: non essere stato condannato per reati di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia o ancora altri delitti compiuti nell’esercizio dell’impresa, non avere ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, non essere stato esdebitato per due volte ed infine non aver compiuto atti di distrazione del proprio patrimonio o cagionato il dissesto.
In riferimento alla liquidazione controllata, per effetto della disposizione di cui all’art. 282 CCII l’esdebitazione non opera, oltre che nei casi sopra indicati nel citato art. 280, anche nelle ipotesi in cui il debitore abbia aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto l’attivo, abbia alterato o contraffatto la documentazione necessaria ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi, abbia effettuato pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati, abbia aggravato la posizione debitoria dopo il deposito del piano di ristrutturazione del consumatore o del concordato minore, non abbia rispettato intenzionalmente i contenuti del piano o della proposta ed infine, abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il requisito soggettivo della colpa grave potrà configurarsi tutte quelle volte in cui il debitore assume obbligazioni del tutto sproporzionate rispetto al suo patrimonio ed al suo reddito mentre il dolo è configurabile laddove l’obbligazione è assunta con la specifica consapevolezza di non poterla restituire. Appare evidente quindi che l’indagine sul requisito in oggetto, ai fini della concessione della esdebitazione, dovrà essere compiuta nel suo momento genetico, ovvero all’insorgenza della obbligazione.
Particolare aspetto di innovazione deve essere attribuito all’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente, di cui all’art. 283 CCII destinato al debitore persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura. Quindi, Il debitore che non dispone di alcuna risorsa e non è in grado di acquisirne in futuro, può ottenere la cancellazione totale della propria esposizione debitoria.
La valutazione circa l’assenza di utilità in prospettiva futura necessita di una prognosi prospettica da parte del Tribunale, finalizzata a valutare la condotta del debitore in ordine a diversi fattori quali l’inerzia nel ricercare un lavoro tenuto conto anche dell’età del debitore stesso.
Il tribunale, inoltre, ai fini della concessione del beneficio, dovrà valutare il requisito soggettivo della meritevolezza ed anche in questo caso l’assenza di dolo, colpa grave o frode nella determinazione del sovra-indebitamento, per l’effetto, a titolo esemplificativo, potrà essere negata l’esdebitazione all’incapiente il quale abbia omesso, in maniera sistematica, il pagamento delle imposte e tasse e delle obbligazioni fiscali e tributarie in genere.
In riferimento alla esdebitazione del debitore incapiente merita segnalazione la proposta presentata attraverso un emendamento al bilancio 2024, di istituire il fondo per l’esdebitazione degli incapienti presso il Ministero di Grazia e Giustizia con dotazione, per il 2025, dell’importo di euro 500 mila a copertura delle spese procedurali. Questo intervento normativo, se verrà approvato, mira a offrire una soluzione concreta ai debitori privi di patrimonio o redditi sufficienti per sostenere le spese di una procedura di sovraindebitamento, garantendo una maggiore equità e accessibilità ai benefici del sistema.
Ovviamente il codice della crisi disciplina ulteriori procedure finalizzate alla cancellazione parziale del debito, quali la ristrutturazione del debito del consumatore ed il concordato minore laddove il beneficio della esdebitazione si avrà automaticamente con l’omologa, diversamente da quanto accade nelle procedure oggetto del presente articolo (liquidazione giudiziale e controllata) per le quali l’esdebitazione presuppone un procedimento autonomo.
In conclusione, l’istituto della esdebitazione concretizza quello che è lo spirito generale del codice della crisi e dell’insolvenza, ovvero consentire al debitore la ripartenza economica e sociale all’’esito di un percorso virtuoso che dovrà essere scevro da elementi soggettivi che inducono a ritenere il soggetto non meritevole del beneficio.
A cura del Prof. Avv. Luca Barbuto