Come noto, le imprese agricole, così come le imprese in genere, attraversano un momento di grande difficoltà economica con sempre maggiori esposizioni debitorie a cui non si riesce a farvi fronte. E’ bene tuttavia rendere noto che, le imprese agricole possono senz’altro intraprendere un percorso di risanamento e di ristrutturazione del debito, secondo le norme previste dal CCII, tuttavia è opportuno individuare quali strumenti specifici risultano essere applicabili. Il quesito da porsi è se l’imprenditore agricolo è soggetto alle procedure di ristrutturazione minori (concordato minore e liquidazione controllata) oppure a quelle destinate alle imprese maggiori (liquidazione giudiziale o concordato preventivo) secondo un’indagine che mira a verificare l’esistenza o meno, di una attività commerciale in seno all’attività agricola e se quest’ultima sia prevalente rispetto alla prima.
In prima battuta, per dare risposta al quesito occorre partire dal disposto di cui all’art 2 CCII secondo il quale, l’impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale posto che, il citato articolo assoggetta alle procedure “minori”, il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, le start- up innovative ed infine proprio gli imprenditori agricoli, escludendoli espressamente quindi dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure “maggiori”. Inoltre, l’articolo 121 CCII dispone che, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all’imprenditore commerciale e lo stesso articolo 84 sul concordato preventivo, nel richiamare l’art. 121, individua quale soggetto legittimato attivo alla domanda di concordato preventivo l’imprenditore commerciale di cui all’art. 121 CCII.
Dal combinato disposto delle norme richiamate pare quindi che l’imprenditore agricolo, in stato di crisi o di insolvenza, possa avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, più specificamente: 1) del concordato minore, di cui agli artt. 74 ss. CCII, in continuità se è possibile la prosecuzione dell’attività aziendale agricola, oppure con modalità liquidatoria, qualora sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; 2) o della liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII, che mira a liquidare tutti i beni dell’impresa e a soddisfare i creditori con il ricavato. La risposta, così come sopra individuata, non può essere tuttavia acquisita in termini assoluti posto che, nel concreto, al fine di poter escludere l’impresa agricola dal fallimento, occorre verificare se la stessa eserciti, di fatto, attività commerciale e se quest’ultima sia prevalente rispetto all’attività agricola, così come specificato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2153/2023 la quale ha affermato che, nel caso in cui l’incidenza dell’attività commerciale (nella fattispecie pari all’11% del fatturato complessivo), risulti di minima
entità, l’imprenditore agricolo non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale.
Occorre inoltre considerare quelle attività c.d. connesse a quelle agrarie esercitate dallo stesso imprenditore agricolo consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. In tale contesto, al fine di verificare se una impresa è di fatto agricola o commerciale, è stato precisato che si deve verificare se tali attività connesse all’attività tipicamente agricola abbiano come oggetto prevalente prodotti propri, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e non
ceduti o coltivati da terzi; diversamente si tratta di attività commerciale con la conseguenza che l’esenzione dal fallimento viene meno (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2023, n. 3647;
In conclusione, si può certo affermare che le imprese agricole godono di strumenti di risoluzione e risanamento del debito, come disciplinati dal nuovo CCII al fine di consentire alle stesse una ripresa dell’attività economica e il re-inserimento nel circuito produttivo, occorre tuttavia analizzare attentamente e preventivamente i tratti essenziali che caratterizzano l’impresa al fine di poter individuare l’istituto specifico e più adatto.
– Avv. Prof. Luca Barbuto