L’argomento della violenza domestica è quanto mai attuale. Quotidianamente i mezzi di informazione ci informano di femminicidi perpetrati da uomini che non accettano le difficoltà di relazioni che sfociano in atti di violenza estrema e molto spesso con la morte della donna che in quella relazione aveva creduto senza mai riuscire a vedere concretamente la persona con la quale aveva deciso di intraprendere una relazione.
Nella Società attuale le relazioni sono una scelta che a volte è fatta senza ben ponderare le conseguenze a cui si può andare incontro in termini sia umani che economici.
I cultori del diritto si interrogano da anni sul se non sia il caso di assegnare una natura soltanto ed esclusivamente contrattuale e patrimoniale ai vincoli tra due persone.
L’articolo 29 della Costituzione Italiana tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio specificando che il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Il codice civile disciplina poi il matrimonio ed i diritti ed i doveri dei coniugi anche nei confronti dei figli dagli artt. 79 al 343 ter del codice civile.
La Costituzione è del 1948 ed il codice civile è del 1942 e nella disciplina relativa alla famiglia si tiene conto sia degli aspetti economici che morali della costituzione di una famiglia. Ma oggi è ancora possibile vedere in una famiglia un luogo sociale dove si sviluppa l’essere umano o piuttosto il corso della storia ci ha portato a vedere soltanto le necessità di ordine economico che generano ancora un nucleo familiare?
Siamo arrivati al punto che lo stare insieme è solo un contratto tra due soggetti che può essere sciolto in qualsiasi momento o è la famiglia un luogo di supporto morale ed esistenziale per i soggetti che lo vanno a comporre? A questi interrogativi non è facile rispondere se si tiene conto anche del ruolo che i genitori devono assumere nei confronti dei figli mentre è più facile dare una risposta positiva al carattere
contrattualistico del rapporto per quei matrimoni in cui figli non ce ne sono.
Il fenomeno delle violenze domestiche si annida anche in queste incertezze che sono all’interno delle relazioni che portano due soggetti a decidere di unirsi stabilmente nel matrimonio o a convivere o a fare delle unioni civili.
Ed allora per prevenire le violenze domestiche si dovrebbe agire sin dall’inizio, sin dall’età scolastica dove a scuola si dovrebbe parlare di tutti questi aspetti e di tutte queste problematiche dello stare insieme per poi consentire a questi ragazzi divenuti adulti di prendere delle scelte consapevoli sui rapporti e le relazioni che si vogliono stabilmente intraprendere e sulle famiglie che si vogliono andare a generare.
Formare una famiglia è e deve essere una scelta di vita che comporta dei benefici e dei doveri che si devono rispettare per tutta la vita come si devono rispettare le persone che quella famiglia vanno a formare.
La legge 898/1970 sul divorzio come poi modificata dalla legge 55/2015 che ha accorciato a sei mesi il tempo intercorrente tra la separazione ed il divorzio ma anche le norme del codice civile dagli artt. 149 a 158 sulla separazione prevedono e consentono la separazione ed il divorzio ma questo non è sintomo di una vulnerabilità del concetto di famiglia ma una soluzione trovata dal legislatore anche per evitare che
rapporti iniziati con poca consapevolezza possano sfociare in tragedie che quotidianamente i mass media ci mostrano.
La violenza domestica si annida anche in queste situazioni dove due soggetti hanno poco consapevolmente deciso di intraprendere un percorso insieme.
Allora oltre alla scuola hanno un ruolo decisivo nell’evitare le tragedie delle violenze domestiche anche altri luoghi quali i servizi sociali, l’intervento di esperti di mediazione familiare, il supporto di psicologi e di professionisti anche legali, sia avvocati che magistrati che forze dell’ordine, che devono svolgere un ruolo sociale prima che professionale o terapeutico per evitare tali tragedie.
La violenza domestica sia psicologica che fisica se così esternalizzata, anche attraverso la richiesta di intervento indirizzata ai centri antiviolenza, può anche sfociare in soluzioni che evitano le tragedie che quotidianamente i mass media ci mostrano.
E allora si vedrà che con questi sistemi, intervento di soggetti esterni professionalmente preparati, un padre violento si può mandare via se non decide da solo di andarsene, si vedrà che non è possibile ritirare una denuncia per maltrattamenti in famiglia ma è possibile attenuarne le conseguenze, si vedrà che è
possibile sottrarsi ad un marito violento e che si può ottenere un supporto legale gratuito attraverso il gratuito patrocinio.
E su questo ci vengono in aiuto le norme del codice penale che dagli artt. 570 a 574 prevedono la punizione dei delitti contro l’assistenza familiare ma anche gli artt. 282 bis, ter e quater del codice di procedura penale che prevedono l’allontanamento dalla casa familiare. Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 del codice penale è stato rivisto nella Legge 69 del 2019, conosciuta come Codice Rosso, che ha inasprito le pene previste. Il Codice Rosso, a tutela della persona offesa vittima di
violenza domestica, oltre che ad inasprire le pene per il persecutore prevede un intervento dell’autorità più veloce in quanto è prevista la trasmissione orale della notizia di reato al PM per consentire una più rapida adozione delle misure nei confronti del soggetto maltrattante quali l’allontanamento immediato dal luogo in cui si trova la famiglia o l’adozione di misure di controllo come il braccialetto elettronico per tenere sotto controllo il soggetto violento. Interessante previsione del Codice Rosso è inoltre la condizione di seguire dei corsi di recupero psicologici imposto al soggetto violento al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena in caso di condanna ma anche il diritto al gratuito patrocinio ossia alla difesa con oneri a carico dello Stato, a favore della vittima di reati di violenza familiare, indipendentemente dal reddito percepito dalla vittima.
Da queste norme si ricava, dunque, che un padre violento può essere allontanato e mandato via dalla casa familiare, che è sempre possibile sottrarsi ad un marito violento, che non si può ritirare una denuncia per maltrattamenti in famiglia data la pena particolarmente afflittiva prevista che è la reclusione che può arrivare anche a 24 anni di reclusione nella ipotesi più grave di morte della vittima.
Gli strumenti, dunque, ci sono per evitare le tragedie dei maltrattamenti in famiglia, dei femminicidi ma anche del coinvolgimento di minori in dinamiche familiari violente che poco questi minori possono capire.
Questi strumenti sono l’applicazione delle norme previste ed il coinvolgimento di soggetti esperti e particolarmente preparati in dinamiche familiari particolarmente complesse, coinvolgimento che deve avvenire su sollecitazione del soggetto che all’interno della famiglia si considera vittima di un qualsiasi tipo di abuso psicologico, economico, morale, fisico. Muoversi in tempo per evitare tragedie successive è vitale e non esiziale.
– Avv. Giuseppe Rachiglio Magistrato Onorario a Napoli