In particolare : le indicazioni del decreto attuativo del Ministero dell’Interno del 29/2/2024
L’era digitale ha reso sempre più diffuso il fenomeno dei lavoratori da remoto che provenienti da paesi extra UE, scelgono le città italiane dove stabilirsi per svolgere il proprio lavoro.
Si è fatta così strada l’espressione “ nomade digitale”, con la quale si vuole indicare un professionista/lavoratore che lavora da remoto e per il quale quindi sia indifferente il luogo ove opera e svolge la propria attività lavorativa , grazie alle nuove tecnologie. In considerazione delle difficoltà burocratiche cui andava incontro tale tipologia di lavoratori , per i quali , a differenza di quelli extra Ue che lavorano in presenza , non era prevista una specifica disciplina volta all’ottenimento del visto per ragioni lavorative, lo Stato Italiano, anche al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno di questi particolari soggetti , con la legge 25/2022 di conversione del decreto legge cd Sostegni – Ter , ha ufficialmente riconosciuto i “ nomadi digitali” . Con la legge di conversione, infatti, è stato introdotto l’art. 6-quinquies nel decreto legge n. 4/2022 con il quale è stato di fatto integrato il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), con la previsione, all’art. 27 che disciplina i casi di “ ingressi in Italia per lavoro in casi particolari” , della figura del “nomade digitale” e del lavoratore da remoto. La norma ha espressamente disciplinato il permesso di soggiorno per i cittadini di un paese terzo “ che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano”. Purtroppo l’applicazione della norma è stata impedita dalla mancata approvazione di un decreto attuativo che specificasse in maniera chiara i requisiti tecnici per ottenere il visto e il relativo permesso di soggiorno. Finalmente la lacuna è stata colmata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 4/4/2024 del decreto del Ministero dell’Interno del 29 febbraio 2024, decreto con cui sono stati specificati “Modalità’ e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto” . Il Decreto, che riguarda i lavoratori extracomunitari, che svolgono attività lavorative altamente qualificate mediante l’impiego di strumenti tecnologici che abilitano il lavoro a distanza stabilisce i requisiti da rispettare per presentare domanda di visto e che di seguito vengono così sintetizzati:
- disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrare un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- presentare il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti previsti per la c.d. carta Blu UE;
- sia il datore di lavoro o il committente che il richiedente il visto, non devono avere subito condanne penali negli ultimi 5 anni in relazione ad una serie di reati previsti specificamente dall’art. 22 del T.U. immigrazione.
il Decreto del Ministero dell’Interno 29/2/2004 chiarisce poi le nozioni di “lavoratore da remoto” e di” nomade digitale”. Viene definito “nomade digitale” lo “straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto” mentre “lavoratore da remoto” lo “straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Sia per il nomade digitale che per il lavoratore da remoto, non è richiesto l’ottenimento del nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ciò all’evidente scopo di semplificare l’ottenimento del visto e favorire l’ingresso dei lavoratori nel paese. Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato. Al titolare è riconosciuto il diritto di ricongiungersi con i propri familiari.
– Avv. Giovanna Fusco