Il nuovo rito semplificato avanti il Giudice di Pace, per la brevità raggiunta avanti tale organo giudiziario per la definizione dei procedimenti avanti lo stesso trattati (mediamente massimo 2 anni dalla instaurazione della lite e, in caso di rispetto termini e attività processuali, anche un anno e mezzo), non gode di motivazioni giuridicamente sostenibili risultando, al contrario, più lungo e lento e portando inevitabilmente tale processo ad un notevole allungamento nei suoi tempi di definizione rispetto alla procedura già di per sé semplificata e scorrevole con l’atto di citazione.
In sostanza il rito semplificato, ovvero quello del lavoro, si evidenzia più contorto che fluido. Partiamo dal ricorso che va depositato presso la cancelleria dell’ufficio competente. Se tutto va bene, tra l’assegnazione del numero di RG e assegnazione del Giudice incaricato, possono passare, a seconda dell’ufficio e carico processuale, non meno di 15/20 giorni e, successivamente all’assegnazione del Giudice procedente, questi entro 5 giorni dall’assegnazione (termine non perentorio) emette il decreto di fissazione di udienza con notifica a cura ricorrente entro il termine non minore di 40 giorni tra la notifica e data di udienza.
Quindi abbiamo che, fino alla prima udienza di comparizione, e se tutti i termini sono rispettati, passano 65 giorni di sostanziale fermo statico del ricorso mentre con la citazione sarebbero decorsi solo 45 giorni tra data di notifica e udienza di comparizione. A tali termini e alla prima udienza, se richiesto, il Giudice può concedere ulteriori 20 giorni per la precisazione delle domande, eccezioni, modifiche anche delle conclusioni ed ulteriori 10 giorni per le dovute repliche e quindi ulteriori 30 giorni che, assommati ai precedenti 65 (se ritualmente osservati) portando a 95 i giorni statici perduti ovvero senza alcuna formalità sostanziale ma solo processuale.
Decorsi tali ulteriori termini all’udienza fissata, imaginiamo che una delle parti chiami in causa un terzo e il Giudice decida positivamente: come avviene la chiamata? Dovendo il Giudice provvedere con decreto, non emettibile in udienza, dovrà riservarsi per l’ammissione e quindi emettere decreto che il richiedente dovrà notificare osservando ulteriori 40 giorni di tempo per la comparizione del terzo.
Ammettendo che il Giudice sciolga la riserva ed emetta il decreto di ammissione entro 15 giorni dall’udienza di riserva (se tutto va bene) e più altri 40 per la comparizione del terzo ecco che altri 55 giorni vanno ad aggiungersi ai precedenti 95, per un totale di 150 giorni di stasi e nessun espletamento istruttorio. Facendo il caso inverso ovvero col procedimento di citazione si ha notifica della citazione ed udienza di comparizione 45 giorni, udienza di comparizione, il Giudice autorizza se richiesta, la chiamata del terzo e quindi da quel momento altri 45 giorni per un totale di 90 giorni in cui il terzo si costituisce e si procede alla richiesta di articolazione di mezzi istruttori che, se ammessi, vengono stabiliti per l’udienza successiva a 30/40 giorni e quindi in 130 giorni si è proceduto alla chiamata in causa del terzo ed alla articolazione ed espletamento dei mezzi istruttori mentre con la procedura, presunta semplificata, ci si ferma alla sola chiamata in causa.
Quindi successiva articolazione ed espletamento dei mezzi istruttori a non meno di ulteriori 50 giorni e quindi giungendosi ad una trattazione della causa a non meno di 200 giorni. E questo ovviamente se non vi sono poi richieste di trattazione ulteriore come, richiesta ed ammissione di ctu, espletamento dell’incarico previo conferimento e tutto con decreti a seguito di riserve e notifiche ed allungamento dei termini processuali in maniera notevole.
Inoltre, va aggiunto e non è poca cosa che la normativa Cartabia STRIDE E SI CONTRAPPONE alla normativa sul Giudice di Pace che, tra l’altro, prevede e stabilisce come il GDP dall’introito della causa in decisione ha 120 giorni per depositare la sentenza. Mentre secondo tale normativa il deposito dovrebbe avvenire entro 15 giorni dalla riserva in decisione.
Quindi come si risolve il contrasto non avendo la Cartabia specificamente modificato tale normativa?
E, soprattutto, se il deposito deve avvenire nei successivi 15 giorni, il GDP è tenuto a leggere il dispositivo in udienza?
Già perché nel rito semplificato di opposizione a sanzione amministrativa il dispositivo, come per il rito del lavoro che in sostanza si applica anche al GDP, il dispositivo va letto in udienza. Quindi non solo ALLUNGAMENTO DEI TEMPI del processo ma quali applicazioni in conflitto con quanto qui rilevato?
La Cartabia, almeno per il procedimento avanti il Giudice di Pace va disapplicata perché incongruente e viola le disposizioni sulla ragionevole durata del processo che, avanti il Giudice di Pace, non ha mai avuto risvolti negativi mentre in queste modalità lo sarà senz’altro.
A cura di Prof. Avv. Angelo Turco