Con l’accezione “autotutela amministrativa”, in linea generale, si intende il complesso delle attività attraverso cui la Pubblica Amministrazione risolve i conflitti attuali o potenziali generati dai suoi provvedimenti. Dunque, l’insieme dei mezzi amministrativi attraverso i quali la P.A. tutela la propria sfera di azione.
Fondamento di siffatto potere è la potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni Pubblica Amministrazione di intervenire, unilateralmente, su ogni questione di sua competenza al fine di evitare che un conflitto, sorto nella sua sfera di azione, degeneri nell’ordinamento generale, arrivando in sede giurisdizionale.
Il potere di autotutela si ricollega quindi alla “capacità della PA di farsi giustizia da sé”, cioè senza la necessità di ricorrere all’autorità giurisdizionale per risolvere i conflitti generati da atti e provvedimenti amministrativi. A dire il vero, il Benvenuti, definiva l’autotutela come “la capacità riconosciuta dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell’esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico”.
Ed infatti, per il Benvenuti, il fine del potere di autotutela è di “realizzare l’interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa, oltre a quelli assicurati dal sistema di tutela amministrativa”.
Due sono le species dell’autotutela tout court considerata. In diritto amministrativo si suole, infatti, distinguere tra:
- L’autotutela esecutiva è tipizzata. E cioè, il suo esercizio deve essere previsto da una specifica norma di legge che, per l’appunto, consenta alla Pubblica amministrazione di potere di agire, in via immediata e diretta, per attuare i propri provvedimenti. L’autotutela esecutiva, quindi, altro non è che il complesso di attività volte a garantire l’attuazione delle decisioni già assunte dall’Amministrazione.
- L’autotutela decisoria – sia sotto forma di annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo che della revoca del provvedimento inopportuno – è uno strumento proprio dell’attività amministrativa con il quale si interviene al fine di correggere la portata dell’azione amministrativa fino a quel momento posta in essere, onde consentirle il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, così come declinato dal principio di legalità.
Con il contributo di Avv. Fontana Nicolina