L’articolo 126-noviesdecies del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , introdotto dal Decreto L 15
marzo 2017, n. 37 emesso in attuazione della direttiva 2014/92/UE, prevede il diritto a favore dei
consumatori soggiornanti nell’Unione Europea all’apertura del conto corrente cd di base. La norma
stabilisce infatti che: “ 1. Le banche, la società Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di
pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”. 2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione. …, per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia”.
Dunque qualunque soggetto che sia qualificabile consumatore e che soggiorni legalmente nell’Unione
Europea, anche se si tratti di persona senza fissa dimora o richiedente asilo o rifugiato può richiedere ai
soggetti indicati nel primo comma (Banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento a valere su un conto di pagamento ) l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
L’espressione caratteristiche di base, come risulta dal successivo articolo 126 vicies, del pari introdotto in
attuazione della direttiva 2014/92/UE dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37, ricomprende tutte
quelle funzioni del conto di pagamento necessarie ai fini della sua stessa configurabilità e dunque:
operazioni e servizi di pagamento fondamentali ( quindi essenziali alla funzione stessa del conto base) come bonifici e accrediti e anche il rilascio di una carta di debito. Sono invece esclusi i finanziamenti dal momento che la Banca nell’esercizio del credito, deve svolgere indagini sulla solvibilità del soggetto finanziato, indagini che possono rivelarsi difficili se non impossibili allorquando il consumatore non risiede stabilmente in Italia o vi soggiorni per periodi di tempo limitati (si pensi ai nomadi digitali , che sono coloro che pur essendo residenti in un Paese dell’UE risiedono in Italia per motivi di lavoro, o al richiedente asilo) . I servizi sono offerti a fronte di un canone annuo onnicomprensivo, “il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia” ( art. 126 vicies TUB comma 1) .
Inoltre “Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore. ( art. 126 vicies TUB comma 2).
Interessante è poi quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo in commento, che prevede che :” Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base”. La norma sembrerebbe escludere che il titolare del conto di base possa domiciliare sullo stesso il pagamento ad esempio di utenze e forniture (es. energia elettrica, gas e telefono).
La richiesta scritta di apertura del conto di base può essere rifiutata per motivi gravi legati essenzialmente
al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché per assenza di requisiti previsti dalla Convenzione.
L’articolo 126-vicies poi al comma 1 stabilisce che : “il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la
richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 126 – noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall’allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.”
Il secondo comma poi prevede un obbligo a carico della Banca o di Poste Italiane o di altro prestatore di
servizi di pagamento di motivare il diniego di apertura del conto base, tranne nel caso in cui “la
comunicazione delle motivazioni del rifiuto sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”
E’ opportuno segnalare alcuni casi di diniego di apertura del conto base nei riguardi dei richiedenti asilo ai quali non era stato ancora rilasciato il permesso di soggiorno ( a causa della pandemia) ma che erano in possesso della ricevuta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Il Tribunale di Roma con decreto del 21.12.2020 ha stabilito che il rifiuto opposto, (nel caso di specie da
Poste Italiane) all’apertura del conto corrente di base ai richiedenti asilo (anche quando muniti della sola
ricevuta di permesso) è illegittimo e costituisce discriminazione in violazione dell’art. 126 noviesdecies del
Testo Unico Bancario che è invece posto proprio in funzione antidiscriminatoria.
Il conto corrente rappresenta infatti un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere
regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e
assistenziali introdotte dallo Stato italiano per la situazione di emergenza sanitaria.
Il Tribunale ha quindi ordinato a Poste Italiane spa di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai
richiedenti asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione
internazionale (in corso di validità munita di fotografia del titolare rilasciata da un’amministrazione dello
Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente) di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli.

A cura dell’Avv. Giovanna Fusco.

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