L’art. 3 del D.L. 39/2024, al fine di implementare il monitoraggio degli interventi agevolati che riguardano le agevolazioni fiscali, ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per comunicare: le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) gli interventi che danno diritto al Superbonus, siano essi volti alla

 riqualificazione energetica

 riduzione del rischio sismico degli edifici

Il disposto normativo rinviava poi ad apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione. È stato, quindi, emanato il D.P.C.M. 17.09.2024 2, che ha attuato la disposizione. Gli interventi interessati dal nuovo obbligo di comunicazione sono i seguenti:

 interventi di efficientamento energetico;

 interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Detta comunicazione riguarda, quindi, soltanto i citati interventi per i quali si beneficia del Superbonus, e non invece degli “ordinari” sismabonus o ecobonus. Sono tenuti a procedere alla comunicazione i committenti degli interventi agevolati che, al 31.12.2023:

 non hanno concluso i lavori e che,

 entro la stessa data, hanno presentato

✓ la CILAS prevista per gli interventi superbonus, o

✓ l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici (SCIA o permesso di costruire).

Sono poi tenuti a presentare la comunicazione i soggetti che presentano i suddetti documenti dal 01.01.2024. L’art. 2 del D.P.C.M. in questione dispone che alla trasmissione della comunicazione debbano provvedere i tecnici abilitati incaricati degli interventi.

L’art. 3 del D.P.C.M. dispone poi che vanno comunicati i seguenti dati:

 dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi (dato già presente nelle ordinarie asseverazioni/attestazioni dei tecnici abilitati);

 ammontare delle spese

✓ sostenute nel 2024 fino al 30.03.20249

e

✓ quelle che saranno prevedibilmente sostenute o nel 2024, dal 30.03.2024 in poi, nonché o nel 2025;

 percentuali delle detrazioni spettanti su detti interventi

Il termine entro cui effettuare le comunicazioni è stabilito dall’art. 6 del D.P.C.M. il quale prevede le seguenti scadenze:
– Super ecobonus
le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA (e, pertanto, vanno,
anch’esse, inviate entro 90 giorni dalla “fine lavori”)
– Super sismabonus
le informazioni vanno trasmesse al PNCS entro il 31.10.2024:
quando riguardano SAL approvati entro il 01.10.2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (ad esempio SAL):

In caso di omessa comunicazione il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 39/2024 prevede le seguenti sanzioni:

 per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29.03.2024, la mancata osservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;

 per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30.03.2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall’agevolazione fiscale.

L’allegato 1 al D.P.C.M. definisce il contenuto della sezione aggiuntiva da inserire nelle asseverazioni per stato d’avanzamento e per fine dei lavori 11. La sezione aggiuntiva è parte integrante dell’asseverazione e, in quanto tale, ha il valore di dichiarazione sostitutiva doatto di notorietà, che il tecnico abilitato che sottoscrive e trasmette l’asseverazione rende12.

Dati integrativi in ottemperanza all’art. 3, comma 1 del D.L. 39/2024, convertito con Legge 67/2024, e s.m.i.

L’allegato 2 al D.P.C.M. definisce le linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS.

La trasmissione de dati avviene accedendo all’area riservata del PNCS: Tramite la piattaforma PNCS vengono acquisiti dati e informazioni, tra cui anche la quantificazione della spesa ammissibile in adempimento all’obbligo normativo introdotto dal D.L. 39/2024, relativamente agli interventi antisismici agevolabili. Sono tenuti alla trasmissione dei dati di competenza:

 il progettista, che in fase di asseverazione, individua i dati catastali degli immobili oggetto di intervento e fornisce la prima stima economica dello stesso. Ciascun progettista dovrà compilare la scheda di asseverazione, in conformità con quanto indicato nella scheda B del D.M. n. 329 06.08.2020, al fine di individuare puntualmente l’intervento da monitorare;

 il direttore lavori, che in corrispondenza dell’emissione del SAL, aggiorna il resoconto delle spese sostenute e previste. Ciascun direttore lavori è chiamato a inserire i dati finanziari dell’intervento relativamente alle spese sostenute, nonché alle spese che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025. Tali informazioni consentiranno di stimare la spesa agevolabile per l’intervento considerato;

 il collaudatore statico, laddove previsto, il quale conferma gli identificativi catastali degli immobili oggetto di intervento e assevera la riduzione del rischio sismico. Ciascun collaudatore statico dovrà compilare la scheda di asseverazione in conformità con quanto indicato nella scheda B2 del D.M. n. 329 06.08.2020.

Il progettista deve trasmettere al PNCS le informazioni relative ai dati catastali.

Per ogni intervento il progettista compila la relativa asseverazione e può:

 salvare i dati in modalità “bozza” per successive integrazioni e modifiche;

 inviare i dati definitivamente a sistema;

 richiedere l’annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato:

l’azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti e al ripristino dell’onere di comunicazione lasciandone immutati i termini perentori per la trasmissione indicati nell’articolo 5 del presente decreto.

La compilazione procede per tipologie di dati:

1) informazioni del progettista

2) informazioni dell’immobile

Il sistema supporta le attività del progettista consentendo di interrogare la banca dati catastale gestita dall’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere in modo automatico e diretto le coordinate geografiche degli spigoli del fabbricato desumibili dalla cartografia catastale.

Il quadro informativo si completa con dati circa il livello di rischiosità precedente l’intervento e quello conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

L’asseverazione si intende trasmessa dal professionista nel momento in cui lo stesso carica sul PNCS l’asseverazione firmata digitalmente (stato dell’asseverazione sul portale: “firmata”). Ai fini del rispetto dei termini perentori fa fede la data di inserimento (“data inserimento”) riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.”, rilasciata dal PNCS. La medesima ricevuta viene conservata all’interno del PNCS a garanzia dell’unicità della trasmissione effettuata.

Qualora il progettista si trovasse nell’impossibilità non temporanea (come, ad esempio, in caso di collocamento a riposo o decesso del progettista) di trasmettere al PNCS la propria asseverazione, provvedono a tale trasmissione, in luogo del progettista e in qualità di soggetto compilatore, il direttore dei lavori o il collaudatore statico, i quali dovranno indicare il nominativo del progettista asseveratore nell’apposito campo “note progettista”. In tali casi, pertanto, fermo restando che la responsabilità dell’asseverazione rimane, in ogni caso, in capo al progettista che l’ha predisposta, la procedura di trasmissione dell’asseverazione è svolta e conclusa dal soggetto compilatore (direttore dei lavori o collaudatore statico)

Per poter inserire i dati di competenza, il direttore lavori deve essere a conoscenza dell’identificativo della pratica del PNCS e dell’identificativo dell’asseverazione, generati al momento della compilazione dell’asseverazione da parte del progettista sul PNCS: tali identificativi sono rinvenibili nella ricevuta che il Portale rilascia al progettista al momento dell’invio definitivo dell’asseverazione.

L’asseverazione del progettista deve necessariamente essere già presente sul Portale, in stato “firmata”, per l’acquisizione automatica dei dati catastali. Qualora non fosse disponibile l’asseverazione del progettista, si applica la procedura descritta negli ultimi due periodi della sezione “scheda progettista”.

Una volta inseriti gli identificativi relativi alla singola progettazione, il Portale chiede all’utente conferma di voler assumere il ruolo di direttore lavori: la pratica viene attribuita all’utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Qualora la direzione lavori sia già stata assunta da altro utente, il Portale chiede conferma di voler subentrare in tale ruolo: la pratica viene attribuita all’utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Per ogni intervento preso in carico il direttore lavori compila una scheda e può:

 salvare i dati in modalità “bozza” per successive integrazioni e modifiche;

 inviare i dati definitivamente a sistema;

 richiedere l’annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato:

l’azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti e al ripristino dell’onere di comunicazione lasciandone immutati i termini perentori per la trasmissione ai sensi dell’articolo 5 del presente Dpcm.

Ciascuna scheda farà riferimento a un SAL del progetto (SAL1, SAL2 o STATO FINALE).

L’asseverazione si intende trasmessa dal professionista nel momento in cui lo stesso carica sul PNCS l’asseverazione firmata digitalmente (stato dell’asseverazione sul portale: “firmata”). Ai fini del rispetto dei termini perentori fa fede la data di inserimento (“data inserimento”) riportata nella “ricevuta di inserimento dati economici”, rilasciata dal PNCS. La medesima ricevuta viene conservata all’interno del PNCS a garanzia dell’unicità della trasmissione effettuata.

Per poter inserire i dati di competenza, il collaudatore statico deve essere a conoscenza dell’identificativo della pratica del PNCS e dell’identificativo dell’asseverazione, generati al momento della compilazione dell’asseverazione da parte del progettista sul PNCS: tali identificativi sono rinvenibili nella ricevuta che il Portale rilascia al progettista al momento dell’invio definitivo dell’asseverazione. L’asseverazione del progettista deve necessariamente essere già presente sul Portale, in stato “firmata”, prima dell’inserimento dei dati da parte del collaudatore statico.

Per ogni intervento il collaudatore compilerà la relativa asseverazione, e potrà:

 salvare i dati in modalità “bozza” per successive integrazioni;

 inviare i dati definitivamente a sistema;

 richiedere l’annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato:

l’azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti.

La compilazione procede per tipologie di dati:

1) informazioni del collaudatore statico

2) informazioni dell’immobile

3) informazioni della pratica edilizia.

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