Tra i requisiti richiesti per accedere al concordato preventivo biennale, rientra:

  • l’assenza di debiti riferiti a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali
  • di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (incluse sanzioni ed interessi)
  • da verificare al termine del periodo antecedente il biennio (al 31/12/2023, per il biennio 2024/2025).
    Come recentemente chiarito dall’Agenzia, a tale data il debito deve considerarsi:
  • esigibile, nel senso che dev’essere scaduto il termine di pagamento
    “definitivo”, nel senso che deve originare, alternativamente:
  • da accertamenti/avvisi di liquidazione di imposte indirette non già impugnati o non più impugnabili
  • da cartelle di pagamento che derivano da avvisi bonari inevasi
    senza considerare i debiti oggetto di provvedimenti:
  • di rateizzazione (anche da procedure della “tregua fiscale), salvo non sia intervenuta decadenza
  • o di sospensione (gerarchica o giurisdizionale)
    in deroga, l’accesso al CPB è ammesso se, entro il termine stabilito per l’adesione (31/10/2023) il contribuente estingue tali debiti o ne riduce l’importo complessivo sotto la soglia di €. 5.000.

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