La joint venture è una forma di cooperazione tra due o più società commerciali o imprenditori diffusa
soprattutto a livello internazionale. Lo scopo è quello di realizzare uno specifico affare o di perseguire un
interesse economico, finanziario, tecnologico. L’accordo di joint venture può, in linea di massima, attuarsi
secondo due modelli:

  • la joint venture societaria in cui i partecipanti costituiscono una società in genere di capitali per
    gestire una attività comune ed è utilizzata per collaborazioni di medio lungo periodo;
  • la joint venture contrattuale in cui i partecipanti concludono un contratto di collaborazione che ha
    ad oggetto uno o più progetti determinati (ad esempio la costituzione di un complesso industriale)
    per la realizzazione dei quali occorrono più soggetti specializzati in diversi settori tra loro
    complementari. Non viene creata una nuova società.
    Tale classificazione non è però esaustiva dato che il fenomeno della joint venture può nella pratica
    presentare situazioni molto differenti difficilmente inquadrabili in uno dei due tipi descritti. Ad esempio nei
    gruppi di impresa esiste la joint subsidary che viene creata dalle varie società del gruppo per potenziare
    l’attività di ricerca. La legge disciplina autonomamente e non come joint venture alcuni particolari rapporti
    che hanno ad oggetto una collaborazione con caratteristiche strettamente delimitate quali il contratto di
    coassicurazione, il trasporto cumulativo, il deposito con pluralità di imprese depositarie e altre forme
    previste dalla legislazione speciale di settore.
    La joint venture societaria.
    La jvs (o detta joint venture corporation) è una società costituita da più società (definite società madri o co-
    ventures) che ha come oggetto la cooperazione finalizzata al perseguimento di un progetto definito e
    limitato. Alla joint venture societaria si applicano le norme previste per il tipo di società prescelto dai
    partecipanti. E’ detta anche internazionale quando le società madri appartengono a Stati diversi. Nella
    pratica tale società è costituita con un accordo quadro che fissa gli obiettivi e le caratteristiche del futuro
    soggetto giuridico. In genere vengono anche sottoscritti accordi separati (patti parasociali) che regolano
    dettagliatamente i rapporti tra le società madri o tra queste e la società comune. Anche il regime fiscale è
    quello del tipo societario prescelto. Nel caso di joint venture internazionale secondo la legge italiana la
    normativa applicabile è quella del luogo di costituzione della società, ferma in ogni caso l’applicazione della
    legge italiana quando la sede dell’amministrazione è situata in Italia o se in Italia si trova l’oggetto
    principale dell’attività. Altri ordinamenti giuridici adottano principi diversi da quelli del luogo di
    costituzione; occorre quindi di volta in volta uno studio sulla normativa in concreto applicabile.
    L’atto costitutivo deve contenere gli elementi normalmente richiesti per la validità della società creata. I
    partecipanti inseriscono di solito anche ulteriori elementi particolari come appresso segue. In assemblea i
    partecipanti possono prevedere quorum costitutivi e deliberativi qualificati (ad esempio la nomina degli
    amministratori) e riservare espressamente alcune materie all’assemblea anziché al consiglio di
    amministrazione. Quanto all’amministrazione, negli accordi relativi a joint venture non paritetiche, quelle
    cioè dove la quota di partecipazione delle società madri è quantitativamente diversa, sono previsti
    meccanismi che garantiscono a tutti i soci, soprattutto in minoranza, una idonea partecipazione
    nell’amministrazione. Ricordiamo tra questi meccanismi a titolo di esempio: 1) la previsione della nomina
    degli amministratori da parte dell’assemblea straordinaria o la clausola di “cumulative voting” che prevede
    la nomina degli stessi con un sistema di rappresentanza proporzionale; 2) la clausola che prevede la
    cessazione di tutto il consiglio di amministrazione quando decade anche un singolo consigliere. Essa è di
    solito collegata alla nomina degli amministratori con criteri proporzionali ed evita che la revoca, la morte o
    l’incapacità sopravvenuta di un amministratore faccia venire meno gli equilibri raggiunti; 3) la previsione di
    maggiorante qualificate per le delibere del consiglio di amministrazione; 4) l’attribuzione del voto decisivo

al presidente del consiglio di amministrazione o la rimessione della decisione della controversia ai
presidenti delle società madri o, più raramente, a un organo esterno. L’atto costitutivo può stabilire che la
composizione della nuova società possa essere modificata solo con il consenso di tutti i soci ad esempio
impedendo la socio di maggioranza di modificare unilateralmente gli equilibri interni attraverso aumenti di
capitale o altre modifiche statutarie. L’atto costitutivo può contenere delle clausole che in caso di perdite,
prevedono un obbligo di copertura entro un certo termine trascorso il quale si procede alla liquidazione
della società. I soci disciplinano generalmente le modalità di circolazione della quota di partecipazione alla
joint venture. E’ possibile escludere la circolazione o prevedere dei limiti alla loro trasferibilità mediante
clausole di gradimento con le quali si impone il preventivo parere e consenso di un organo sociale e di
prelazione con cui si obbliga il socio che vuole vendere la propria partecipazione a offrirla preventivamente
agli altri soci al prezzo ed alle condizioni offerte a terzi. E’ possibile anche prevedere una prelazione a
favore di un terzo non socio indicato dalla maggioranza dei soci. Le cause di scioglimento della società sono
quelle previste dalla legge per i diversi tipi sociali. Spesso i soci inseriscono cause ulteriori quali lo
scioglimento automatico al verificarsi dell’uscita dalla società di un socio ritenuto determinante.
La joint venture contrattuale.
Con la joint venture contrattuale (o contractual joint venture) due o più società (o società e imprese
individuali) concludono un contratto con il quale si impegnano a collaborare allo scopo di offrire ad un terzo
committente la prestazione finale, formata dagli apporti che i singoli partecipanti sono in grado di offrire.
Tale accordo che dura fino al raggiungimento dello scopo è utilizzato quando le parti vogliono un legale di
collaborazione meno impegnativo rispetto alla joimt venture societaria. Di solito l’attività da esercitare o
l’opera da eseguire ha carattere occasionale. Un tipo particolare, regolamentato e utilizzato soprattutto per
l’esercizio degli appalti di grandi dimensioni, è l’associazione temporanea di impresa. La joint venture
contrattuale non ha personalità giuridica. In assenza di disposizioni di legge, la jvc è regolata dalle norme
sul contratto. Se il contratto è concluso tra soggetti appartenenti a stati diversi (cd. Jv internazionale) le
parti possono scegliere una legge applicabile a tutto il contratto o a una sua sola parte (art. 3 Reg. CE
593/2008). In mancanza si applica la legge dello Stato con il quale il contratto presente il collegamento più
stretto (art. 4 Reg. CE 593/2008).
Il contratto indica i seguenti elementi:

  • finalità dell’accordo e oggetto della attività di collaborazione;
  • struttura della organizzazione comune;
  • regime della responsabilità dei partecipanti;
  • costituzione di un fondo comune per le spese della associazione. Nelle joint venture che hanno ad
    oggetto lo svolgimento di un progetto a realizzazione progressiva, il fondo si forma versando una
    percentuale dei pagamenti riscossi dal committente per l’avanzamento dei lavori;
  • misura della partecipazione ai risultati. La partecipazione è in genere proporzionale alle prestazioni
    effettuate da ciascun partecipante alla joint venture.
  • Clausola compromissoria.
    La joint venture prevede come funzionamento la costituzione di una struttura comune come ad esempio un
    comitato di gestione che organizza i rapporti tra le imprese partecipanti o anche una società che, a
    differenza dalla jv societaria, non partecipa all’attività oggetto del contratto. Generalmente all’impresa che
    svolge l’attività piu importante nel progetto, viene affidato un mandato per operare verso l’esterno per
    conto di tutti i partecipanti. Il mandato soddisfa anche l’interesse del committente che tratta cosi con un
    unico soggetto rappresentante gli appaltatori coobbligati.
    Quanto alla responsabilità, la struttura della jv contrattuale è concepita in funzione delle esigenze dei terzi
    e dell’attività da svolgere. Il contratto contiene delle regole sui compiti e sulla responsabilità dei
    partecipanti. Essi possono assumere una responsabilità solidale nei confronti dei terzi quando ciò è

necessario per svolgere l’attività oggetto del contratto. Spesso la responsabilità solidale è richiesta a scopo
di garanzia. Nei rapporti interni di solito il contratto prevede che ciascuno risponda solo per le obbligazioni
relative alle attività oggetto della propria partecipazione alla Joint venture.
Per il regime fiscale, nel silenzio della legge tributaria, si ritengono applicabili i principi validi per
l’associazione temporanea di imprese.

Prof. Avv. Alberico Valerio Visone

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