Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi il 15 luglio 2022, è stata definitivamente regolamentata la Composizione Negoziata della Crisi di impresa, Istituto già introdotto con il D.L. n. 118/2021 al fine di “deflazionare” il fenomeno della crisi delle aziende e che, come sottolineato dalla relazione illustrativa al medesimo decreto-legge, si caratterizza per “flessibilità” ed ‘efficacia.

Il percorso della composizione negoziata in questione per scelta del legislatore è di tipo “volontario” ed è “esclusivamente” riservato a tutti quegli imprenditori che svolgono un’attività di tipo commerciale o agricolo e che versino in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere “probabile” la crisi o l’insolvenza e che abbiano – al contempo – elaborato

un piano che permetta ragionevolmente il risanamento dell’impresa, 

Il procedimento lo potranno intraprendere tutte quelle imprese che per l’appunto versano in una “condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” tale da rendere “probabile” la crisi o l’insolvenza mediante “ricorso” inoltrato al Segretario generale della Camera di Commercio,

Industria, Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.) nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede legale dell’impresa, il quale – una volta verificate le condizioni di legge – provvederà alla nomina di “un esperto indipendente” che valuterà: 

  1. lo stato di crisi dell’impresa; 
  2. il suo piano di risanamento, e lo assisterà nelle trattative con i creditori ai fini del buon esito della composizione negoziata. 

Pertanto, durante tutta la durata del percorso, la composizione negoziata è e resta una prerogativa dell’imprenditore in crisi, che personalmente porterà avanti le trattative, con l’ausilio dei propri consulenti-collaboratori e sotto la fondamentale supervisione dell’esperto indipendente 

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza : ” Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.”

Pertanto – dalla lettura del comma 3 dell’articolo 13 cit. – si comprende come alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (C.C.I.A.A.) di ciascun capoluogo di regione (e nelle due province autonome di Trento e Bolzano) sia demandata l’istituzione del cd. Elenco degli esperti mediante la raccolta delle candidature di tutta una serie di soggetti iscritti presso determinati ordini professionali, quali sono nella fattispecie: 

l) gli avvocati iscritti da almeno cinque anni all’albo e che siano in grado di documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale o della crisi d’impresa; 

2) i consulenti del lavoro iscritti da almeno cinque anni all’albo, che documentino di aver concorso – in almeno tre casi -alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sotto stanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale sempre omologati;  3) i dottori commercialisti e gli esperti contabili che siano iscritti da almeno cinque anni all’albo e che siano in grado di documentare di aver maturato precedenti esperienze nel ramo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; infine :

4) altri soggetti che, pur non essendo iscritti in albi professionali, sono in grado di documentare di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione, controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Inoltre, tutti i candidati devono aver adempiuto all’obbligo formativo previsto dal comma 4 dell’art. 13 ai sensi del quale: “L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2” (Decreto dirigenziale 28 settembre 2021). 

Per quanto attiene alla “funzione” dell’esperto il capoverso dell’art.13 precisa che esso “agevola le trattative per la composizione negoziata tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma l, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa“. Alla stregua di tale definizione è facile comprendere come l’esperto sia “colui che è deputato a facilitare le trattative”, visto che viceversa sarà “l’imprenditore ad assolvere la funzione di vero protagonista delle stesse, in quanto dovrà svolgerle direttamente lui”. 

Oltretutto la caratteristica “dell’indipendenza” che l’esperto deve possedere ai fini dello svolgimento della sua attività, induce a ritenere “che costui debba astenersi dall’agire come consulente dell’imprenditore – dovendo garantire la propria equidistanza dalle parti – e quindi l’assoluta neutralità rispetto agli interessi di cui esse sono portatrici”. Ciò è espressamente previsto dal capoverso dell’art. 16 secondo il quale ” L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente”  Al fine di agevolare le trattative l’esperto dovrà valorizzare le proposte avanzate dall’ imprenditore invitando i creditori e gli altri interessati ad esprimersi in maniera “seria e precisa” su di esse, anche alla luce del disposto contenuto nel comma 7 dell’art. 16 CCII in forza del quale: “Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte ed alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata“.

Chiaramente l’esperto potrà sfruttare la propria posizione di mediatore, mettendo in evidenza quelli che sono i lati positivi ed i vantaggi che eventualmente i creditori possono conseguire e che eventualmente caratterizzino le proposte dell’imprenditore.  

In conclusione, l’esperto non deve far proprie le proposte dell’imprenditore obbligando semplicemente i creditori ad accoglierle, ma dovrà espletare “un ‘attività meramente strumentale” qual è quella: 1) di fungere da anello di congiunzione tra le parti; 

  • di dare stimolo ai loro incontri; 
  • di discutere concretamente sulle questioni maggiormente controverse;  4) di prospettare soluzioni, ma non dovrà travalicare tale perimetro.

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