Il leasing (o locazione finanziaria) è il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario (iscritto all’albo) (cd. Concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne dispone per un tempo determinato a fronte del pagamento di un corrispettivo (canone) che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto e ne assume tutti i rischi anche di perimento. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (riscatto) o l’obbligo di restituirlo. Il leasing finanziario di beni mobili è applicabile anche al leasing di beni immateriali ed al leasing di beni immobili. Dobbiamo soffermarci su due fattispecie particolari di leasing che meglio diremo appresso: il lease back che è una tecnica particolare di leasing in cui il proprietario vende un bene alla società di leasing che paga il prezzo e contestualmente da lo stesso bene in godimento al venditore che ne diventa utilizzatore ed il leasing Adossè (che è una fattispecie di lease back che appresso diremo). Alcuni aspetti del contratto di leasing sono disciplinati dalla legge 124/2017 art. 1 comma 136. La funzione del leasing è quella di finanziare indirettamente l’utilizzatore affinché abbia la disponibilità immediata della cosa: l’utilizzatore si impegna a rimborsare ratealmente la somma anticipata dal concedente oltre agli interessi e alla remunerazione del capitale per il rischio della operazione (Cass. N. 8766/1987, Cass. 6390/83). Nel leasing sono presenti alcuni elementi caratteristici di altri contratti tipici come la locazione, la vendita con riserva di proprietà e il mutuo. Nella locazione, come nel leasing, una parte concede all’altra il godimento di un bene per un periodo di tempo determinato contro il pagamento di un corrispettivo. Tuttavia però nel leasing i rapporti tra concedente e utilizzatore sono diversi rispetto a quelli tra locatore e conduttore. Il concedente è un intermediario disinteressato al bene dato in leasing scelto dall’utilizzatore in base alle sue necessità. Nella locazione invece il locatore è generalmente il proprietario del bene locato ed ha interesse ad un futuro godimento. L’utilizzatore ha l’opzione di acquisto del bene ricevuto in godimento alla scadenza del contratto. Si assume i rischi relativi alla consegna, perdita e deterioramento della cosa e la responsabilità per i vizi per l’evizione del bene. Paga un canone che può incorporare una parte del prezzo oltre a costituire il corrispettivo del godimento. Nella locazione, invece, il conduttore paga i canoni esclusivamente per l’utilizzo del bene senza assumersi alcun rischio connesso alla proprietà del bene locato. La vendita con riserva di proprietà (o vendita a rate) come il leasing finanziario, rappresenta uno strumento creditizio in cui la proprietà ha un significato economico di garanzia. Ha ad oggetto beni di consumo o beni mobili di esiguo valore e l’acquisto della proprietà del bene avviene automaticamente col pagamento dell’ultimo canone (mentre nel leasing è subordinato all’esercizio del diritto di opzione da parte dell’utilizzatore). Il mutuo. Sia il mutuo sia questo tipo di leasing sono due forme di finanziamento. I beni dati al mutuo diventano di proprietà del mutuatario fin dal perfezionamento del contratto che avviene con la relativa consegna. Nel leasing il bene è ceduto in godimento dalla società di leasing ad un utilizzatore e solo in seguito l’utilizzatore può acquistarlo esercitando, alla scadenza del contratto, il diritto di riscatto. Le parti del contratto di leasing sono l’utilizzatore che è il soggetto che sceglie ed utilizza il bene e può essere una società, un imprenditore o una persona fisica ed il concedente che è il soggetto che acquista il bene scelto dall’utilizzatore e ne conserva la proprietà fino al momento dell’eventuale riscatto. Può essere una banca o una società di leasing iscritta nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB ma
non è mai produttrice né distributrice del bene richiesto dall’utilizzatore e che di norma è un
imprenditore. In generale può essere oggetto di leasing mobiliare qualunque bene mobile strumentale all’attività di impresa dell’utilizzatore. Per esempio possono essere finanziati in leasing macchinari industriali (per l’edilizia), impianti produttivi, strumentazioni di laboratorio. Diffuso nella prassi è il leasing di autoveicoli. Tra le tipologie più diffuse c’è l’open leasing contenente clausole particolari relative alle alternative offerte dall’utilizzatore e il full leasing in cui si offrono all’utilizzatore dei servizi accessori particolari. Il leasing può avere ad oggetto anche beni immateriali tra cui i marchi e nel settore informatico gli hardware e i software per i computer ma solo quando il software è stato studiato e realizzato da una software house. Normalmente la regolamentazione dei rapporti tra società di leasing e utilizzatore è contenuta in condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla società di leasing e che l’utilizzatore si limita a sottoscrivere: esse sono efficaci nei confronti dell’utilizzatore se questi al memento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Consegnato il bene, l’utilizzatore normalmente paga un canone periodico (mensile o bimestrale o trimestrali) per tutta la durata del contratto secondo l’ammontare, le scadenze e le modalità previste dalle parti. Gli interessi sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma dello stesso. Il canone può essere fisso o indicizzato. Può prevedere rate costanti o costruite su misura a secondo delle esigenze dell’utilizzatore. In alcuni casi è previsto il pagamento di un maxi canone anticipato con un ammontare fino al 15% del costo complessivo della operazione con ridimensionamento dell’importo dei canoni periodici. L’operazione di leasing si dice “indicizzata” o a tasso indicizzato quando ciascuna rata del canone leasing è legata alle variazioni di un parametro
finanziario di riferimento scelto dalle parti ed inserito in una specifica clausola contrattuale. In tale clausola vengono indicati il parametro per l’indicizzazione (per esempio Eurobor a 3 mesi) e le modalità di calcolo del canone in relazione alla variazione del parametro di riferimento. Ultimo cenno per gli interessi usurari. Per tutelare l’utilizzatore dalla previsione degli interessi usurari la legge limita la libertà delle parti di pattuire un saggio di interessi superiore a quello legale stabilendo che essi sono considerati usurari e quindi illeciti se superano il tasso medio di interesse su base annua che risulta dalla più recente rilevazione della GU.

Vediamo ora le particolari forme di leasing:

Il lease back o sale and lease back o locazione finanziaria di ritorno è un contratto con il quale un soggetto (un imprenditore) vende un proprio bene mobile o immobile ad una società di leasing che ne paga il prezzo e si impegna contestualmente a concedere lo stesso bene in leasing al venditore. E’ valido e legittimo se assolve ad una finalità di leasing in cui la cessione del bene costituisce il presupposto necessario per dare corso alla locazione finanziaria assicurando liquidità immediata e l’utilizzo del bene ceduto alla impresa cedente anche nell’ottica di favorire la propulsione dell’attività di impresa. E’ nullo se è utilizzato per perseguire uno scopo illecito e fraudolento nascondendo una vendita con funzione di garanzia. Viene stipulato per un finanziamento dell’utilizzatore che ha bisogno di liquidità quindi può trasformare il proprio bene in liquidità evitando di indebitarsi ma continuando a detenere e usare il bene gli serve per l’attività di impresa potendo riacquistare la proprietà del bene al
termine del contratto oppure viene stipulato per una garanzia in questo caso l’utilizzatore ottiene un finanziamento a garanzia del quale trasferisce la proprietà del bene che dopo riavrà in leasing. E’ un contratto atipico previsto dagli usi delle CCIAA. Nel contratto vi sono due parti: un intermediario finanziario che è l’acquirente concedente e un altro soggetto venditore utilizzatore. L’oggetto del contratto è un bene mobile o immateriale. L’utilizzatore deve trasferire alla società di leasing il bene che verrà successivamente assunto in leasing e ne deve garantire l’evizione e l’immunità da vizi. Deve pagare i canoni di leasing che superano il prezzo di vendita del bene per coprire anche l’interesse sul capitale impiegato, il rischio, le spese. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può esercitare l’opzione di acquisto o riscatto del bene o restituire i beni detenuti in godimento. Nel primo caso paga il prezzo di opzione. Può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti. In caso di inadempimento dell’utilizzatore, la societa’ di leasing può agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto sempre che l’inadempimento sia grave. Il Leasing Adossè. Si tratta di un particolare lease back (sviluppatosi in Francia) che prevede la stipulazione di due contratti successivi. Una azienda vende un bene di propria produzione ad una società di leasing che da in godimento il bene stesso all’azienda stipulando un contratto di lease back; successivamente l’azienda concede a sua volta il bene di cui è diventata utilizzatrice in leasing o in locazione ordinaria ad un utilizzatore finale. L’azienda si obbliga nei confronti degli utilizzatori finali ad esercitare, alla scadenza, il diritto di opzione di acquisto del bene cosi che a loro volta gli utilizzatori potranno esercitare il medesimo diritto nei suoi confronti. Tale contratto ha come oggetto generalmente dei beni con prezzi di vendita non elevati e i potenziali utilizzatori sono una clientela molto frazionata di natura commerciale. Si è diffuso in quanto il basso valore dei beni, unitamente ai rischi di insolvenza degli usuali utilizzatori, renderebbero troppo gravosa per le società di leasing una gestione diretta del leasing.

Avv. Alberico Valerio Visone

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