Materia di approfondimento: Diritti Umani, Diritto Penale Internazionale

Nella Repubblica Italiana, l’implementazione della legge n. 110/2017 ha segnato un traguardo storico, quasi trent’anni dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti introdotta nel 1984. Attraverso questa legge è stato finalmente introdotto e regolamentato il reato di tortura nell’articolo 613-bis del codice penale italiano. Un cambio di rotta, dunque, per un Paese più volte investito da numerose condanne, da parte degli organismi internazionali preposti, per trattamenti inumani e degradanti 1 . In particolare, va ricordato che il Comitato per la Prevenzione della Tortura ha individuato e più volte ribadito un diffuso clima di impunità circa abusi e violenze nei confronti di soggetti limitati nella libertà personale. Un avanzamento significativo nel contesto giuridico italiano, che termina dopo un percorso lungo e complesso che ha colmato un vuoto legislativo insostenibile e inaccettabile 2 .

Attraverso l’analisi storica si può osservare che la tortura si è sviluppata e adattata nel corso del tempo, rispondendo ai cambiamenti socio-politici e culturali. Questa evoluzione è evidente nella rendicontazione delle numerose tecniche di tortura, nelle giustificazioni fornite per la sua pratica, e nelle leggi che hanno cercato di legittimarne e proibirne il ricorso 3 . La pratica della tortura è stata considerata legale per almeno tremila anni, e incorporata come elemento fondamentale in numerosi codici penali, soprattutto in Europa e in Asia, evidenziandone la sua pervasività geografica e culturale. Questi aspetti sottolineano l’importanza di un approccio globale e interdisciplinare nello studio di questo fenomeno, che tenga conto delle specificità culturali, storiche e giuridiche di ciascun contesto in cui la pratica si manifesta. In tal senso, un passo fondamentale verso la condanna assoluta della tortura è stato raggiunto con l’ascesa dell’Illuminismo. Criticando principalmente l’affidabilità delle confessioni estorte con la violenza, le menti illuminate hanno innescato un cambiamento di coscienza giuridica nei confronti della tortura. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, è iniziata una nuova era che ha ribadito la necessità di bandire ancora una volta un crimine così persistente 4 .

A partire dall’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, passando per le Convenzioni di Ginevra del 1949, la Dichiarazione per la protezione contro la tortura del 1975 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura del 1984, la comunità internazionale si è dotata di un apparato giuridico senza precedenti. Questi strumenti, frutto di un consenso internazionale, rappresentano un baluardo fondamentale contro la pratica della tortura, contribuendo a definire un quadro normativo che ne vieta esplicitamente l’uso. A livello Europeo, un ulteriore apparato garantisce la messa al bando di questo reato, sancendo solennemente il divieto di tortura, previsto dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. Nell’Unione, non solo un’ulteriore Corte a protezione dei diritti umani, ma anche l’istituzione di un Consiglio, la cui opera svolta dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha ampliato di molto le possibilità di prevenzione 5 .

Il sistema internazionale si mostra dunque oggi particolarmente avanzato poiché retto da obblighi preventivi, come quello di formazione e informazione degli agenti pubblici, quello procedurale, nonché quelli sostanziali di natura repressiva che hanno il fine ultimo di garantire l’individuazione e la punizione dei reati. Tuttavia, resta fondamentale l’impegno attivo degli Stati nell’implementazione e nel controllo di queste disposizioni a livello nazionale, poiché solo attraverso uno sforzo collaborativo è possibile prevenire costantemente il risorgere di una pratica tanto deprecabile.

1 GONNELLA P., La tortura in Italia. Parole luoghi e pratiche della violenza pubblica,
DeriveApprodi, Milano, 2013

2 CARNELUTTI F., A proposito di Tortura, Rivista di diritto processuale, 1952, pp. 202-234;
ZAGREBELSKY G., In quello spazio vuoto di diritti, il Saggiatore, Roma, 2014

3 LATERRA G., Storia della tortura, Olimpia, Sesto Fiorentino, 2007; SCOTT G. R., Storia delle
punizioni corporali, Mondadori, Milano, 2006

4 ZAGATO L. PINTON S., La tortura del nuovo millennio, la reazione del diritto, CEDAM,
Milano, 2010

5 TRIONE F., Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2006

– Dott. Alessandro Alfieri

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