Il concordato fallimentare, disciplinato dalla legge fallimentare n. 267/1942, è una procedura finalizzata al soddisfo, in toto e/o pro quota, di tutti i creditori ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale.
La disciplina del concordato fallimentare contenuta nella legge fallimentare è ancora in vigore perché
applicabile alle procedure iniziate o pendenti prima dell’entrata in vigore di una parte del Codice della
crisi e dell’insolvenza.
Nel codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019 infatti non solo vengono incentivate le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte dei creditori, dei terzi e del debitore, ma vengono valorizzate in generale tutte quelle procedure in cui la crisi dell’impresa può essere risolta tramite accordi debitore-creditore, per ridurre i tempi e scongiurare lo stigma dell’imprenditore dalla dichiarazione di “fallimento”, termine scomparso dal testo del Codice.
È questo “un istituto che consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti pregressi col pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento in percentuale dei creditori chirografari, ottenendo nel contempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare. Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai creditori1”.
Il primo, adempiuto il concordato, si libera definitivamente dei propri debiti per la parte che eccede la percentuale concordataria; può inoltre sottrarsi alle sanzioni penali connesse al fallimento; può infine ottenere più agevolmente la riabilitazione.
I creditori chirografari a loro volta rinunciano sì definitivamente ad una parte del proprio credito, ma questo sacrificio è compensato dalla possibilità di ottenere qualcosa di più e soprattutto più rapidamente
di quanto otterrebbero attraverso la liquidazione fallimentare dell’attivo.
In questa prospettiva la chiusura del fallimento mediante concordato è sotto più profili agevolata: in particolare è reso obbligatorio per tutti i creditori il concordato approvato dalla maggioranza qualificata
degli stessi. Nel contempo la legge si preoccupa di prevenire possibili abusi a danno dei creditori, sottoponendo la conclusione del concordato ad un penetrante controllo di legalità e di merito dell’autorità giudiziaria.
La conclusione del concordato fallimentare si atteggia infatti come una “fattispecie complessa a formazione successiva, le cui fasi essenziali sono: la proposta del fallito; l’approvazione della maggioranza dei creditori; l’omologazione da parte del Tribunale2”. Esaminiamole distintamente.
Il fallito – secondo la vecchia definizione – può avanzare proposta di concordato dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo. La relativa domanda avanzata con raccordo al Giudice Delegato, deve
contenere:
- l’indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, fermo
restando che i creditori privilegiati devono essere pagati per l’intero e subito; - la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di proceduta e del
compenso al curatore.
Il contenuto della proposta del fallito ai creditori chirografari può essere perciò variamente articolato:
può prevedere il pagamento immediato di una percentuale o all’opposto il pagamento differito dell’intero credito. L’ipotesi più frequente nella pratica è tuttavia l’offerta di un pagamento in percentuale e dilazionato. Quanto alle garanzie non sono previste specifiche limitazioni; persone diverse dal fallito possono intervenire non solo nella veste di garanti, ma anche assumendo la posizione di
obbligato principale per l’adempimento del concordato.
In quest’ultimo caso si ha la figura dell’assuntore del concordato3. Questi può obbligarsi in solido con il fallito o può restare il solo obbligato se si prevede la liberazione immediata del fallito da ogni debito. Come corrispettivo dell’accollo all’assuntore viene di regola ceduto tutto l’attivo fallimentare; su di lui grava perciò il rischio della realizzazione dello stesso restando comunque tenuto nei confronti dei creditori ad adempiere gli obblighi derivanti dal concordato. All’assuntore possono essere cedute anche le azioni revocatorie già proposte dal curatore; cessione che invece non è ammessa a favore del fallito o dei fideiussori.
Inoltre, mentre il fideiussore e gli altri garanti rispondono solo verso i creditori ammessi al passivo, l’assuntore è obbligato verso tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. La proposta di concordato è soggetta al preventivo esame del giudice delegato tenuto a richiedere il parere non vincolante del curatore e del comitato dei creditori. Se ritiene la proposta conveniente, il giudice delegato ne ordina la comunicazione ai creditori e fissa il termine entro il quale gli stessi devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso.
Nel contempo il Giudice delegato può sospendere la liquidazione dell’attivo. Non si ha quindi un’adunanza dei creditori per l’approvazione del concordato, né è necessario che quelli favorevoli esprimano il proprio voto in quanto i creditori che tacciono si ritengono consenzienti. Hanno diritto di voto i creditori chirografari ammessi al passivo anche se con riserva o provvisoriamente.
Non possono invece votare:
- i creditori privilegiati a meno che non rinunziano al privilegio dato che essi dovranno essere
soddisfatti subito e per l’intero; - il coniuge i parenti e gli affini del fallito fino al quarto grado e coloro che sono divenuti cessionari o
aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento; - i creditori cui è stato ceduto il credito dopo la dichiarazione di fallimento.
Per l’approvazione della proposta di concordato è richiesta una doppia maggioranza in numero ed in
somma. È necessario infatti il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto.
È necessario inoltre che essi rappresentino almeno i due terzi dell’ammontare dei loro crediti. Si vogliono così scoraggiare eventuali accordi sottobanco per agevolare l’approvazione del concordato con i piccoli creditori o con i grandi creditori. Il mercato di voto è inoltre punito con sanzioni penali.
Se il concordato è approvato si apre il giudizio di omologazione del quale è investito il tribunale fallimentare. All’omologazione del concordato si possono opporre i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato. Il tribunale procede ad un controllo non solo di legalità, ma anche di merito; valuta cioè non
solo la regolarità della procedura, ma anche la convenienza per i creditori della proposta del fallito e la
serietà delle garanzie offerte. Il tribunale decide sulle opposizioni con unica sentenza cui è data la stessa
pubblicità prevista per la dichiarazione di fallimento.
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono proporre appello gli opponenti ed il fallito. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato il fallimento si chiude ed il curatore deve rendere il conto della sua gestione. “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al fallimento compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al
passivo4”.
Anche a quest’ultimi è perciò dovuta la percentuale concordataria, ma non si estendono a loro favore le garanzie date nel concordato da terzi. Limitazione quest’ultima che non opera invece per l’assuntore data la sua posizione di obbligato principale.
Intervenuta l’omologazione ha inizio l’esecuzione del concordato dato che la relativa sentenza è
provvisoriamente esecutiva5. “Il concordato è eseguito dal fallito sotto la sorveglianza del giudice
delegato, del curatore e del comitato dei creditori che sopravvivono a tal fine pur dopo la chiusura del
fallimento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione6”.
Gli effetti del concordato possono cessare per risoluzione7 o per annullamento8. Annullato o risolto il concordato si riapre automaticamente il fallimento. Tuttavia i creditori anteriori non devono restituire quanto già riscosso in base al concordato e conservano le garanzie per le somme ad essi tuttora dovute in base al concordato stesso.
A cura di Avv. Vincenzo Farina
- AA.VV., “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, Ipsoa, 2019. ↩︎
- Il decreto di omologazione nella separazione consensuale è l’omologazione da parte del Tribunale con apposito provvedimento che prende la forma del decreto. Cecchella, “Diritto fallimentare”, CEDAM, 2019. Il decreto di omologazione occorre solo nel caso di separazione consensuale, ovvero quando i coniugi si separano di comune accordo presentando un accordo stipulato in privato con l’assistenza di un legale nel quale si stabiliscono i diritti spettanti ad ognuno dei due riguardo il patrimonio, l’assegno di mantenimento per coniuge e figli, l’assegnazione della prole e della casa coniugale. Il decreto di omologazione da parte del giudice, altro non è che un controllo della legalità delle condizioni proposte nell’accordo di separazion.e ↩︎
- La figura dell’assuntore è possibile ritrovarla sia nell’art. 124 L.F. con riferimento al concordato fallimentare sia nell’art. 160, comma 1, lettera b) L.F. relativamente al concordato preventivo. ↩︎
- Spadaro, “Concordati, liquidazione e prededuzioni”, Wolters Kluwer Italia, 2019; ↩︎
- L’art. 282 c.p.c. statuisce in proposito che: “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Sono quindi provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado. ↩︎
- Cecchella, “Diritto fallimentare”, CEDAM, 2019. ↩︎
- La risoluzione del contratto “di diritto” o legale
Il contratto si risolve quando la parte adempiente ha intimato alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, ma la parte inadempiente non ha adempiuto. Quando è decorso il termine essenziale (articolo 1457 del codice civile). ↩︎ - L’Annullamento è una pronunzia giudiziale con la quale viene eliminata l’efficacia di un negozio giuridico affetto da un vizio che lo rendeva annullabile. La sentenza che pronuncia l’annullamento ha efficacia costitutiva e retroattiva e ha effetto non solo tra le parti del giudizio ma anche verso terzi, fatta eccezione per i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede. ↩︎