Una delle condizioni di ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è costituita dalla cd. “meritevolezza” del debitore che, viene osservata tanto nella fase dell’ammissione, quanto in quella dell’omologazione, non solo perché in quest’ultima tutti i requisiti di ammissibilità vanno nuovamente sottoposti al vaglio del giudice, ma anche perché -frattanto- è sorta l’interlocuzione col ceto creditorio, a mezzo delle comunicazioni disposte all’art. 70, e l’OCC avrà potuto approfondire le sue indagini e l’esame di quanto a sua disposizione, eventualmente a seguito di accesso da ulteriori banche dati e informazioni assunte, appunto, dai creditori. D’altronde, la L.3/2012 prevedeva tale requisito all’art. 12-bis, dunque principalmente in sede di omologazione; mentre il CCII prevede il suo difetto come condizione ostativa. In particolare, l’art. 69 stabilisce che risulta ostativo all’ammissibilità della procedura in esame il fatto che l’istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È chiaro, dunque, che il legislatore ha individuato nel penetrante sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento il principale contrappeso all’assenza del voto.
Al fine di evitare un’interpretazione eccessivamente restrittiva, il legislatore del CCII – a differenza di quello del 2012 – ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa “gravità”, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l’impossibilità di accesso alla procedura. Il giudizio va, quindi, su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema dell’art. 1176 c.c.) tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente.
Gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l’impero della L. 3/2012, che pure non limita espressamente la non meritevolezza alle ipotesi di colpa grave, già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all’accesso solo in presenza di comportamenti gravemente colposi[1].
Già sotto la vigenza della precedente disposizione di cui all’art. 12-bis L.3/2012 si discuteva in ordine alla valutazione del requisito in parola a proposito di obbligazioni ex lege, come quelle fiscali o scaturenti da atto illecito. Allora come oggi, è intuitivo, che la verifica di meritevolezza non può che riferirsi a comportamento volontari; che poi dagli stessi scaturiscano, quali conseguenze, anche obbligazioni ex lege (come quelle fiscali), ciò non può certo incidere sul giudizio. Peraltro, anche se la crisi o l’insolvenza siano dipese esclusivamente da un fatto del tutto involontario, come un sinistro stradale, può essere oggetto della valutazione di meritevolezza che il fatto stesso sia stato causato da colpa grave; ovvero che l’onere ricada interamente sul patrimonio in quanto il debitore abbia omesso di stipulare l’assicurazione obbligatoria o quella suggerita da minimale prudenza. Altrettanto vale per le obbligazioni fiscali, ove ad esempio le stesse si siano aggravate per colpevole trascuratezza del contribuente o la loro applicazione consegua, ad esempio, all’avere il contribuente stesso intrapreso un’attività senza valutare l’incidenza del carico fiscale oppure omettendo in maniera sconsiderata l’adempimento degli obblighi fiscali.
Naturalmente il legislatore ha compreso la difficoltà per l’interprete di verificare tali requisiti e, salvo le incertezze che le norme determinano nell’inquadramento giuridico dei comportamenti, questi ultimi vanno sviluppati nell’ambito della relazione dell’OCC[2]. Le conclusioni assunte dall’OCC sul punto non saranno vincolanti per il giudice, non essendo oggetto, tali aspetti, di attestazione ma di una semplice valutazione.
A cura di Avv. Francesca Pizza
[1] Cfr., Trib. Verona, 5 maggio 2015, riconosce la meritevolezza in un caso di debitori che avevano determinato la loro situazione per aver aiutato il figlio con problemi psichici; Trib Verona, 20 luglio 2016, ha fatto altrettanto nel caso di un soggetto cui venne meno il contributo della famiglia al pagamento delle rate del mutuo; Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014, riconosce la meritevolezza anche se si tratta di un soggetto che ha dilapidato il patrimonio in pochi e rischiosi investimenti; Trib. Catania, 7 febbraio 2015, ha omologato il piano anche se il debitore aveva sperperato il patrimonio al gioco.
[2] Cfr., art. 68, lett. a), CCII