La Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la cosiddetta “rottamazione del magazzino” per fare in modo che le imprese riescano ad adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse.
A chi è rivolta?
L’adeguamento delle esistenze iniziali di beni è riservato agli esercenti di attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.
Riguarda l’adeguamento delle esistenze del solo periodo d’imposta in corso al 31 settembre 2023
L’adeguamento può essere effettuato in riferimento ai beni di cui all’art. 92 Tuir, ovvero:
- merci, quindi beni alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività d’impresa;
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili
Sono escluse dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
L’adeguamento può essere effettuato alternativamente mediante:
- eliminazione di esistenze iniziali, parziale o totale
- iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse
Le imposte dovute in seguito all’esercizio della facoltà di adeguamento delle esistenze iniziali di beni dovranno essere versate in due rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta in corso al 30/09/2023
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo