Entrata in vigore il 30 giugno 2023 la nuova disciplina organica di Giustizia Riparativa (art.42-60- 92-93 Dlgs 150/2022) attende ancora l’attuazione dei Centri (art. 92 D.lgs.150/2022) per Centri si intende quelli riconosciuti (art. 42 comma 1 lett. g D.lgs 150/2022). Le risorse sono limitate ed ancora mancano i soggetti che possano rendere attuale la riforma.
Un diritto negato? L’art. 44 del DLgs 150/2022 sui principi di accesso alla giustizia riparativa dispone la accessibilità senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità, ai programmi si può accedere in ogni stato e grado sia in fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, ma anche dopo l’esecuzione delle stesse, e dopo sentenza di non luogo a procedere, nei reati perseguibili a querela si può accedere anche prima della proposizione della querela. Deve essere assicurata l’assoluta gratuità del percorso.
L’informazione deve essere garantita nella lingua del destinatario. Qual è l’autorità Giudiziaria competente a disporre l’accesso al programma di giustizia riparativa? Nella fase delle indagini la competenza è affidata al Pubblico Ministero, che lo dispone con proprio decreto. Dopo l’esercizio dell’azione penale , provvede il Giudice che procede, (GIP, GUP Giudice del dibattimento, Corte d’Appello con ordinanza ex art. 45 ter disp att c.p.p. con alcuni casi particolari: dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice del dibattimento è competente il Giudice delle indagini preliminari; dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione è competente il giudice che ha emesso la sentenza ; dopo la sentenza di primo grado e dopo a trasmissione degli atti è competente la Corte d’Appello, durante il Giudizio di Cassazione è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in fase esecutiva è competente la Magistratura di Sorveglianza.
Tutti i soggetti possono accedere ai programmi di giustizia riparativa se le risorse sono comunque limitate ed ancora mancano i centri per attuarla, è un diritto riconosciuto a tutti i soggetti previsti dalla legge? La Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.6595 del 12/12/2023 (dep. 14/02/2024) ha recentemente chiarito la natura del procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. Dlgs 150/2022 e le conseguenze della negazione da parte del Giudice competente.
Con il contributo di Avv. Francesca Maria Cantalamessa