A decorrere dal 1 aprile 2024, è stata estesa la ritenuta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni denominate per le prestazioni, anche occasionali, riguardo a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
L’art. 1 co. 89 e 90 della Legge di Bilancio 2024 ha abrogato la disposizione che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di alcuni rapporto, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, prevista con l’art. 25-bis, co. 5 del D.P.R. 600/973. Tornano quindi applicabili le disposizioni sull’obbligo di ritenuta sulle provvigioni del sopracitato articolo.
LA ritenuta va operata all’atto del pagamento della provvigione, quindi si rilevano quelli effettuati a decorrere dal 1 aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Resta, invece, invariata la disciplina sul calcolo delle ritenute, che devono commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi in maniera continuativa.