L’art.1117 quater c.c. dispone che:
“In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore e i condomini anche singolarmente possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione anche mediante azioni giudiziarie”.
La violazione delle destinazioni d’uso, tale da portare l’argomento in assemblea e in un eventuale giudizio, riguarda i soli comportamenti illegittimi del condomino che, con le proprie violazioni intenda trasformare l’uso comune di una parte condominiale in uso esclusivo a suo profitto, escludendo gli altri condomini dal compossesso della cosa.
Dove sussiste un’attività pregiudizievole alle destinazioni d’uso delle parti comuni da parte del singolo condomino, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione di un’assemblea per far cessare la violazione anche mediante azioni giudiziarie: in tal caso, l’assemblea delibererà la cessazione delle attività non consentite, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art.1136 c.c., sia per far cessare la violazione, sia per agire giudizialmente.
La “tutela delle destinazioni d’uso” risulta essere a volte molto controversa anche nella semplice interpretazione codicistica e regolamentare, in quanto è riconosciuta ai condomini singolarmente, la facoltà di diffidare il contravventore e, in caso di derogatorio della disciplina di cui all’art. 66 disp. att. c.c., che prevede per la convocazione dell’assemblea, la previa richiesta, all’amministratore, di due condomini che rappresentino il sesto dei millesimi.
In materia di modificazioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni, principio generale desumibile dall’art.1102 c.c., in tema di comunione, è che l’uso delle cose condominiali avvenga nel rispetto del duplice limite della non alterazione della loro destinazione e del mantenimento, in capo agli altri partecipanti, della possibilità di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Con il contributo di Avv. Rapone Federica