Ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge n. 675/1996, i diritti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Pertanto, l’erede ha il diritto di accedere a tutti i dati personali relativi al cosiddetto “de cuius”, ivi comprese le informazioni attinenti a pregressi rapporti contrattuali di cui egli sia stato contitolare (si pensi a un conto cointestato).
Dunque, il
Garante della privacy ha sancito il diritto dell’erede di ottenere informazioni riguardanti i dati bancari, i conti correnti e gli estratti conti nonché l
a lista dei movimenti e la presenza di eventuali titoli o cassette di sicurezza. Il figlio del defunto ha diritto a proporre, ad un istituto di credito, con cui il genitore aveva intrattenuto vari rapporti, una istanza di accesso ai dati personali.
Per lo stesso motivo, gli eredi hanno anche il diritto di richiedere i dati sanitari del parente defunto, magari per ricostruire le cause della morte. È altresì legittimo l’accesso ai dati Inps di una persona deceduta se ciò è necessario per rivendicare diritti patrimoniali degli eredi o per ricostruirne la pensione. Inoltre, è legittimo anche l’accesso ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate di una persona defunta per presenza di eventuali debiti fiscali.
Secondo la legge italiana di recepimento del Regolamento UE n. 679/2016, la tutela alla riservatezza del singolo individuo rimane anche dopo la sua morte; dall’altro, il diritto di accesso ai dati riservati può essere esercitato da chi ha un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Dunque, è necessario valutare di volta in volta le ragioni familiari che giustificano l’accesso al cloud del defunto.
Si può concludere che la tutela della privacy dei dati di una persona defunta va bilanciata con gli interessi legittimi dei suoi eredi.