Per legge, la nomina di un amministratore è necessaria quando i condòmini sono più di otto. In questi casi, l’assemblea è tenuta a scegliere un amministratore e se non dovesse farlo, l’amministratore sarà scelto da un’autorità giudiziaria. Pertanto, nei condomini con almeno nove proprietari, è obbligatoria la nomina di un amministratore. In assenza di un amministratore, l’assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata da qualsiasi condòmino. Secondo la legge,
la deliberazione che riguarda la nomina dell’amministratore è approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Per nominare un amministratore, occorrono due maggioranze: una maggioranza per “teste”, cioè per persone intervenute e una maggioranza per millesimi, calcolata sul valore totale dell’edificio in proporzione al valore della singola proprietà.
Per la revoca dell’amministratore di condominio occorre la stessa maggioranza prevista per la sua nomina. Pertanto, per revocare l’amministratore in carica serve una deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Anche per la conferma dell’amministratore, occorre la stessa maggioranza prevista per la sua nomina o revoca.